Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Introduzione di armi nei parchi nazionali

La legge quadro sui parchi naturali nazionali  (art. 8 e segg. L. 6 dicembre 1991, n. 394), anteriore alla legge quadro sulla caccia, contiene alcuni divieti particolari e norme sulla vigilanza all’interno dei parchi. Si ricordi sempre che ulteriori regole possono essere contenute nello Statuto del Parco. Questi divieti e regole non si applicano alle altre aree naturali e ai parchi terrestri regionali o locali (anche se qualcuno ha cercato di sostenere ciò!).
I divieti particolari che direttamente possono riguardare i cacciatori o chi porta armi sono:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
L’introduzione di armi (e in genere del condotte vietate al comma 3), può avvenire dietro autorizzazione del Presidente del Parco  o altro soggetto indicato nel suo Statuto.
Il punto più critico è quello relativo alla introduzione di armi ed esplosivi, anche solo per ragioni di transito o trasporto all’interno del parco. La criticità è dovuto al fatto che i parchi sono attraversati da strade pubbliche, che per una assurda interpretazione della Cassazione  i confini dei parchi non sono tabellati, che il divieto riguarda anche i non cacciatori i quali possono proprio ignorare l’esistenza dei parchi naturali!
La norma vieta l’introduzione di armi; espressione  dell’ignoranza del legislatore il quale ogni volta che scrive una legge non sa che per la legge penale rientrano in tale nozione le armi bianche, le armi da sparo, gli strumenti atti ad offendere; quindi sarebbe vietato introdurre anche sciabole, archi, balestre, fionde! Con un può di buona volontà interpretativa, così difficile da trovare nella Cassazione, la nozione di arma dovrebbe essere ricollega al resto della frase in cui si precisa che certi oggetti sono vietati in quanto mezzi distruttivi e di cattura. Quindi armi da sparo lunghe o corte e quelle che la legge prevede come mezzi di caccia, quali l’arco e la balestra. Di esse ne è vietata l’introduzione anche da parte di chi sia munito di licenza di porto d’armi.
È vietata l’introduzione di esplosivi, ma non di munizioni, che la legge sempre distingue  da essi. Non è certo vietata l’introduzione di artifici pirotecnici che non sono mezzi di distruzione.
La nozione di introduzione andrebbe precisata. È evidente, ad esempio:
- che se una strada statale attraversa un parco nazionale (ad es. quella dello Stelvio) non potrà di certo essere vietato il passaggio di un camion che trasporta armi;
- che se attraverso il parco passa un’autostrada, non si possono far tornare indietro tutte le auto su ci si trova un’arma;
- che se nel territorio del parco vi è un campo o poligono di tiro occorre trovare il modo di poterlo utilizzare.

Sanzioni
La legge 394/1991 punisce l’introduzione non autorizzata di armi o di esplosivi con l'ar-resto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 52 a € 12.915. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. Ciò significa che si può fare oblazione pagando la quisquilia di 6.500 euro circa!
Questa sanzione non ha nulla a che spartire con il divieto posto dall’art. 21 lett. g) LC,  di trasportare armi che non siano scariche in custodia, là dove non si può cacciare. Se l’introduzione nel parco avviene rispettando l’art. 21 LC si applicherà solo la sanzione prevista dalla legge 394/1991; altrimenti si applicheranno entrambe. Chi introduce le armi e viene trovato in atteggiamento di caccia, risponderà per le relative infrazioni.

Si veda anche la pagina Tabellazione

Giurisprudenza
• In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a) ed f) legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 legge 11 febbraio 1992, n. 157. *Cass., 7 agosto 1995, n. 2652.
• Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell' art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Né il trasporto di un arma dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21, lett. g) della legge 157, che autorizza il trasporto di armi da sparo per usi venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei luoghi specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra cui le aree protette. Cass., 5 gennaio 2000 n. 30.
Massima sbagliata ove distingue fra porto in luoghi venatori e non venatori; è una distinzione che non trova nessun aggancio normativo nella legge; la motivazione ri-chiama una precedente sentenza che invece non aveva affatto stabilito questo principio!  La giurisprudenza è poi cambiata (v. Cass. 35395/2008)
• Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree stesse per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta. *Cass., 9 marzo 2000 n. 2919.
• Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è inteso non assoggettare al divieto esclusivamente i rappresentanti della forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione di una carabina nel Parco Nazionale del Gran Sasso ad opera di guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria nell'ambito della provincia dell'Aquila, in relazione alla quale la S.C. ha precisato che la vigilanza circoscritta all'attività venatoria da un lato lascia impregiudicato l'ordine delle attribuzioni istituzionali di sorveglianza all'interno dell'area protetta, e quindi l'esclusiva attribuzione di essa al corpo forestale dello Stato e, dall'altro, non costituisce titolo per accedere con le armi in tale area). *Cass., 22 maggio 2000 n. 5977
La Cassazione intende dire, in via più generale, che una guardia giurata non ha obbligo, ma solo facoltà di andare armata e che pertanto il divieto di introduzione di armi valga anche per lei. Invece una guardia del corpo forestale o un Carabiniere, hanno il dovere i-stituzionale di andare armati e quindi possono portare armi anche in zone protette. Pare decisione del tutto ovvia. Non vale ovviamente per i dipendenti del Parco con qualifica di guardia giurata.
• Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma terzo lett. f), e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta ed in possesso di un'arma e munizioni, indipendentemente dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi all'interno delle aree protette costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco. *Cass. 10  maggio 2005 n. 17611.
La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da quello disciplinato.*Cass. 21 maggio 2008 n. 35393.

Con sentenza n. 17 del 27 luglio 2016, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto interpretativo afferente all’istituto del silenzio assenso previsto all’art. 13 commi 1 e 4 della legge n. 394 del 1995 e, in particolare, alla compatibilità di quest’ultimo con la disciplina generale contenuta all’art. 20 della Legge 241 del 1990. Vale a dire che la regola del silenzio-assenso vale per le istanze rivolte all'Ente Parco.



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