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Sanzioni
La legge 394/1991 punisce l’introduzione non autorizzata di armi o di
esplosivi con l'ar-resto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 52 a €
12.915. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. Ciò significa che
si può fare oblazione pagando la quisquilia di 6.500 euro circa!
Questa sanzione non ha nulla a che spartire con il divieto posto
dall’art. 21 lett. g) LC, di trasportare armi che non siano
scariche in custodia, là dove non si può cacciare. Se l’introduzione
nel parco avviene rispettando l’art. 21 LC si applicherà solo la
sanzione prevista dalla legge 394/1991; altrimenti si applicheranno
entrambe. Chi introduce le armi e viene trovato in atteggiamento di
caccia, risponderà per le relative infrazioni.
Si veda anche la pagina Tabellazione
Giurisprudenza
• In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un
parco nazionale, la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma
terzo, lett. a) ed f) legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle
aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 legge 11 febbraio
1992, n. 157. *Cass., 7 agosto 1995, n. 2652.
• Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art.
11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei
beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell'
art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Né il trasporto
di un arma dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21,
lett. g) della legge 157, che autorizza il trasporto di armi da sparo
per usi venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di
zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei
luoghi specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra
cui le aree protette. Cass., 5 gennaio 2000 n. 30.
Massima sbagliata ove distingue fra porto in luoghi venatori e non
venatori; è una distinzione che non trova nessun aggancio normativo
nella legge; la motivazione ri-chiama una precedente sentenza che
invece non aveva affatto stabilito questo principio! La
giurisprudenza è poi cambiata (v. Cass. 35395/2008)
• Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6
dicembre 1991 n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett.
f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva
autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree stesse per
l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente chiarezza le
condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti
previsti, specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori
determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne
discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al
divieto di introduzione di armi in area protetta, è sufficiente la
constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione,
all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere
dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia,
costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore
per la radicale salvaguardia della fauna protetta. *Cass., 9 marzo 2000
n. 2919.
• Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di
armi in area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è
inteso non assoggettare al divieto esclusivamente i rappresentanti
della forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione di una
carabina nel Parco Nazionale del Gran Sasso ad opera di guardia
particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria
nell'ambito della provincia dell'Aquila, in relazione alla quale la
S.C. ha precisato che la vigilanza circoscritta all'attività venatoria
da un lato lascia impregiudicato l'ordine delle attribuzioni
istituzionali di sorveglianza all'interno dell'area protetta, e quindi
l'esclusiva attribuzione di essa al corpo forestale dello Stato e,
dall'altro, non costituisce titolo per accedere con le armi in tale
area). *Cass., 22 maggio 2000 n. 5977
La
Cassazione intende dire, in via più generale, che una guardia giurata
non ha obbligo, ma solo facoltà di andare armata e che pertanto il
divieto di introduzione di armi valga anche per lei. Invece una guardia
del corpo forestale o un Carabiniere, hanno il dovere i-stituzionale di
andare armati e quindi possono portare armi anche in zone protette.
Pare decisione del tutto ovvia. Non vale ovviamente per i dipendenti
del Parco con qualifica di guardia giurata.
• Ai fini della
configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma terzo
lett. f), e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la
constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione,
all'interno di un'area protetta ed in possesso di un'arma e munizioni,
indipendentemente dalla flagranza dell'attività venatoria o
dell'atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi
all'interno delle aree protette costituisce lo strumento prescelto dal
legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del
parco. *Cass. 10 maggio 2005 n. 17611.
•
La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l'
introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è
stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del
1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non
siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle
altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo
divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera
materia da quello disciplinato.*Cass. 21 maggio 2008 n. 35393.
• Con sentenza n. 17 del 27 luglio 2016, l’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto interpretativo
afferente all’istituto del silenzio assenso previsto all’art. 13 commi
1 e 4 della legge n. 394 del 1995 e, in particolare, alla compatibilità
di quest’ultimo con la disciplina generale contenuta all’art. 20 della
Legge 241 del 1990. Vale a dire che la regola del silenzio-assenso vale
per le istanze rivolte all'Ente Parco.
email - Edoardo Mori |
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